CAPO I
Art. 1
Delle condotte dolose degli atleti
L’atleta, tutte le volte che veste la maglia dell’ADC San Polo deve comportarsi con probità e secondo i principi della lealtà sportiva, ogni comportamento contrario a tali principi verrà sanzionato secondo la casistica riportata qui di seguito:
1. Espulsione per somma di ammonizioni, doppio fallo di gioco o fallo di gioco + proteste: Bevande varie alla partita successiva in calendario: 2 bottiglie di Gatorade o similari da 1,5L.
2. Espulsione diretta per fallo di reazione o atti violenti con arbitro incapace: Piccolo spuntino alla partita successiva: 20 paste o pizzette a scelta da portare agli allenamenti.
3. Espulsione diretta per fallo violento o antisportivo: Pallone nuovo
4. Espulsione diretta per proteste (o somma di ammonizioni per proteste): Merenda (non da Ceppo) completa di Bevande alla partita successiva in calendario o agli allenamenti
5. Espulsione diretta per reazione o atti violenti (con arbitro normale): Merenda (non da Ceppo) completa di Bevande alla partita successiva in calendario o agli allenamenti.
6. Non costituisce comportamento sanzionabile l’espulsione a seguito di fallo da ultimo uomo.
7. Il tesserato Federico Sardini potrà assolvere alle eventuali sanzioni irrogategli solo in forma pecuniaria in base ai parametri di cui all’articolo 2.
L’atleta, tutte le volte che veste la maglia dell’ADC San Polo deve comportarsi con probità e secondo i principi della lealtà sportiva, ogni comportamento contrario a tali principi verrà sanzionato secondo la casistica riportata qui di seguito:
1. Espulsione per somma di ammonizioni, doppio fallo di gioco o fallo di gioco + proteste: Bevande varie alla partita successiva in calendario: 2 bottiglie di Gatorade o similari da 1,5L.
2. Espulsione diretta per fallo di reazione o atti violenti con arbitro incapace: Piccolo spuntino alla partita successiva: 20 paste o pizzette a scelta da portare agli allenamenti.
3. Espulsione diretta per fallo violento o antisportivo: Pallone nuovo
4. Espulsione diretta per proteste (o somma di ammonizioni per proteste): Merenda (non da Ceppo) completa di Bevande alla partita successiva in calendario o agli allenamenti
5. Espulsione diretta per reazione o atti violenti (con arbitro normale): Merenda (non da Ceppo) completa di Bevande alla partita successiva in calendario o agli allenamenti.
6. Non costituisce comportamento sanzionabile l’espulsione a seguito di fallo da ultimo uomo.
7. Il tesserato Federico Sardini potrà assolvere alle eventuali sanzioni irrogategli solo in forma pecuniaria in base ai parametri di cui all’articolo 2.
ART. 2
Della conversione delle sanzioni disciplinari in pena pecuniaria
1. Le sanzioni previste dall’art. 1 potranno essere scontate anche in forma pecuniaria:
A. sanzione di cui al n. 1 potrà essere convertita in Euro 5,00;
B. sanzione di cui al n. 2 potrà essere convertita in Euro 15,00;
C. sanzione di cui al n. 3 potrà essere convertita in Euro 15,00;
D. sanzione di cui al n. 4 potrà essere convertita in Euro 20,00;
E. sanzione di cui al n. 5 potrà essere convertita in Euro 20,00;
1. Le sanzioni previste dall’art. 1 potranno essere scontate anche in forma pecuniaria:
A. sanzione di cui al n. 1 potrà essere convertita in Euro 5,00;
B. sanzione di cui al n. 2 potrà essere convertita in Euro 15,00;
C. sanzione di cui al n. 3 potrà essere convertita in Euro 15,00;
D. sanzione di cui al n. 4 potrà essere convertita in Euro 20,00;
E. sanzione di cui al n. 5 potrà essere convertita in Euro 20,00;
2. la sanzioni pecuniarie dovranno essere saldate entro il giovedì successivo alla loro irrogazione.
ART. 3
Omissis
ART. 4
Delle condotte di Dirigenti, accompagnatori e allenatore
1. Alle medesime sanzioni soggiacciono anche l’Allenatore, i Dirigenti e gli Accompagnatori, ad esclusione della Famiglia Rossi (Claudia e Donato), per la quale si prevede un bonus di tre espulsioni a campionato in totale, in virtù del fatto che ci porta acqua, thè e caffè da più di dieci anni.
1. Alle medesime sanzioni soggiacciono anche l’Allenatore, i Dirigenti e gli Accompagnatori, ad esclusione della Famiglia Rossi (Claudia e Donato), per la quale si prevede un bonus di tre espulsioni a campionato in totale, in virtù del fatto che ci porta acqua, thè e caffè da più di dieci anni.
ART. 5
Organo giudicante e suo funzionamento
1. L'organo chiamato a decidere in merito all'attribuzione delle sanzioni è il consiglio dei 5.
2. Le sanzioni verranno deliberate entro i 14 gg successivi a ciascuna partita e saranno prese a maggioranza dei votanti.
3. Il Consiglio dei 5 si riserva di aumentare o diminuire le sanzioni valutando tutte le circostanze attenuanti o aggravanti del caso concreto e alle difese fatte pervenire dall’atleta.
4. Qualora sia sotto indagine l’Allenatore o altro membro del Consiglio, questi avrà l’obbligo di astenersi e la decisione sarà presa all’unanimità dei presenti.
ART. 6
Della notifica e dell’inadempimento delle sanzioni irrogate
1. Le sanzioni disciplinari adottate dal Consiglio saranno comunicate al tesserato, via sms o via mail e dovranno essere espiate nei modi e tempi dettati dal provvedimento.
2. Il mancato ottemperamento a quanto stabilito dal Consiglio comporterà la mancata convocazione per la partita successiva al verificarsi dell’inadempimento.
1. Le sanzioni disciplinari adottate dal Consiglio saranno comunicate al tesserato, via sms o via mail e dovranno essere espiate nei modi e tempi dettati dal provvedimento.
2. Il mancato ottemperamento a quanto stabilito dal Consiglio comporterà la mancata convocazione per la partita successiva al verificarsi dell’inadempimento.
Art. 7
Della prescrizione
1. Se la sanzione disciplinare non sarà adottata nel termine previsto dall’art. 4, comma 2, la pena s’intende prescritta.
1. Se la sanzione disciplinare non sarà adottata nel termine previsto dall’art. 4, comma 2, la pena s’intende prescritta.
Art. 8
Dei ricorsi contro le sanzioni irrogate
1. Le sanzioni irrogate sono obbligatorie e non impugnabili.
1. Le sanzioni irrogate sono obbligatorie e non impugnabili.
Art. 9
Foro competente
1. Il foro competente per eventuali controversie o ricorsi non esiste !
1. Il foro competente per eventuali controversie o ricorsi non esiste !
ART. 10
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla Pubblicazione nel blog, ma con efficacia retroattiva all’inizio del Campionato.
1. Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla Pubblicazione nel blog, ma con efficacia retroattiva all’inizio del Campionato.
Nessun commento:
Posta un commento